Art. 4.

      1. Per i suoli di cui all'articolo 1 già impermeabilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è obbligatorio ridurre la superficie impermeabilizzata ad una percentuale almeno pari al 60 per cento della superficie totale libera. Tale obbligo si applica anche per la progettazione di nuove superfici impermeabilizzate.

 

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